Lo Statuto della Nova UVI

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STATUTO
Nova Unione Velocipedistica Italiana a.s.d.


DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – CAPITALE
Art. 1)
Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e in conformità al dettato della Legge 289/2002, è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica denominata “Nova Unione Velocipedistica Italiana”,con sigla “Nova U.V.I. a.s.d.” e sede in Varazze, via Villagrande 76/2. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2)
La “Nova U.V.I a.s.d.”, di seguito denominata NUVI, ha per scopo la promozione, la tutela, lo sviluppo e la diffusione del ciclismo storico con particolare riferimento ai primi anni del ‘900, incentivandone lo studio, la cultura e la pratica. La NUVI è di natura apolitica, aconfessionale e non persegue alcun fine di lucro.
Art. 3)
La NUVI potrà svolgere attività accessorie che si possano considerare integrative e funzionali agli scopi istituzionali. Per lo svolgimento di tutte le proprie attività potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati.
Art. 4)
Il capitale sociale è costituito dalle erogazioni delle quote sociali e dalle liberalità che potranno pervenire all’associazione. Gli eventuali proventi non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.
ASSEMBLEA
Art. 5)
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno, la straordinaria può essere convocata in qualunque momento dal Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un quarto dei soci.
Le convocazioni avverranno sempre via mail o eccezionalmente per telefono.
Art. 6)
L’ammissione del socio è subordinata alla condivisione delle finalità e dei principi ispiratori, nonché all’accettazione del presente Statuto. Possono essere soci effettivi tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni. Sono accettati altresì minorenni di almeno 16 anni con il consenso e la controfirma del genitore esercitante la patria potestà che si assume ogni responsabilità per eventuali danni a terzi prodotti dal minore rispondendone anche in solido e manlevando l’Associazione da responsabilità per eventuali infortuni da esso autoprodotti. L’Ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’aspirante socio e si perfeziona con il versamento della quota Associativa annuale.
Art. 7)
Le deliberazioni assembleari sono assunte a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei presenti o con il 51% degli stessi se a scrutinio palese per alzata di mano.
Art. 8)
L’Assemblea ha il compito di eleggere i membridel Consiglio Direttivo e al medesimo può delegare poteri di propria competenza.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9)
L’Amministrazione della NUVI è demandata al CD composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, che dura in carica tre anni. Al proprio interno vengono nominati: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Responsabile Tecnico. Il CD si riunisce trimestralmente e in tutti i casi di necessità, tali ritenuti dal Presidente o dalla maggioranza del CD. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni avvengono a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 10)
Al CD è demandata la gestione ordinaria dell’Associazione e quella straordinaria che tuttavia necessiterà della ratifica dell’Assemblea. Ad esso competono in particolare: le decisioni inerenti la gestione dell’Associazione e le attività da intraprendere per il miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali il coordinamento dei collaboratori di cui si avvale l’Associazione la redazione annuale del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno la delibera sull’ammissione di nuovi soci.
Art. 11)
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del CD salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 12)
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 13)
Il Consiglio Direttivo decade per dimissionicontemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 14)
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Tiene altresì i contatti tra il Consiglio Direttivo e i Soci.
Art. 15)
Il Responsabile Tecnico è il referente culturale demandato alla verifica dell’attendibilità dei soci e della loro fedeltà allo scopo che si prefigge l’Associazione. Il suo parere, pur sindacabile e discutibile da parte degli altri organi, sarà vincolante per quanto riguarda gli aspetti tecnico-sportivi.
Art. 16)
E’ prevista la figura del Presidente Onorarioche per censo, prestigio e competenze è parte attiva del CD.
DOVERI – DIRITTI –SANZIONI
Art. 17)
Ogni socio ha il dovere di prestare la propria collaborazione nelle varie attività dell’Associazione tanto più se formalmente richiesta, fatti salvi i casi di impedimento. Può altresì, per particolari atti di dedizione alla società e alle finalità della stessa, essere insignito di encomi formali e riconoscimenti gratificanti.
Art. 18)
Ogni socio ha l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi Dirigenti, di presenziare alle Assemblee e di partecipare alla vita associativa.
Art. 19)
Ogni socio ha diritto ad una puntuale informazione su quanto deciso in seno al Consiglio Direttivo, con possibilità di suggerimenti o quant’altro volti a supportare il medesimo nella ricerca continua di una auspicabile positiva evoluzione della NUVI.
Art. 20)
Ogni socio gode dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Dirigenti dell’Associazione.
Art. 21)
Ogni socio può essere espulso dall’Associazione in caso di grave inosservanza dello Statuto o in presenza di comportamenti che provochino danni materiali alla stessa o ne siano lesivi dell’immagine. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
DURATA – SCIOGLIMENTO
Art. 22)
La durata della NUVI è prevista in anni 25 dalla sua fondazione ed è rinnovabile.
L’eventuale deliberazione del proprio scioglimento o liquidazione anticipata dovrà essere deliberata all’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Art. 23)
In caso di scioglimento eventuali beni patrimoniali nel frattempo acquisiti dovranno essere, a cura di uno o più liquidatori, devoluti ai fini sportivi in beneficienza.
Art. 24)
Ogni variante al presente Statuto dovrà essere deliberata da una Assemblea ordinaria o straordinaria alla quale siano presenti almeno il 51% dei soci e potrà essere adottata solo con voto a maggioranza qualificata dei presenti.
Art. 25)
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.

Varazze, 8 ottobre 2016